L'attività dell'amministratore di condominio

L’attività di ordinaria amministrazione del Condominio è stabilita dall’Art. 1130 del Codice Civile e comprende:
1) L’esecuzione delle delibere assembleari e curare l’osservanza del regolamento di Condominio;
2) Disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
4) Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio